Autonomia differenziata: il disegno di legge approvato dalla Camera

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Autonomia differenziata: il disegno di legge approvato dalla Camera

Con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, in conformità con l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’approvazione è avvenuta al termine di una seduta notturna intensa e prolungata. Il provvedimento, presentato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e già approvato dal Senato lo scorso gennaio, si compone di undici articoli che delineano i criteri generali per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

Un Provvedimento per l’Autonomia e la Coesione

Il disegno di legge mira a stabilire i criteri per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché le modalità procedurali per l’approvazione delle intese tra lo Stato e le singole Regioni. Il testo sottolinea l’importanza del rispetto dell’unità nazionale e dei principi di unità giuridica, economica e di coesione sociale e territoriale, comprese le peculiarità legate all’insularità.

Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

Un elemento cruciale del provvedimento è l’attenzione ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), definiti come il nucleo delle prestazioni che devono essere garantite equamente su tutto il territorio nazionale. L’attribuzione di funzioni relative ai diritti civili e sociali sarà consentita solo dopo la determinazione dei LEP, garantendo che tali servizi siano erogati in modo uniforme in tutta Italia.

Procedura di Richiesta e Approvazione dell’Autonomia

Il processo per l’ottenimento dell’autonomia differenziata inizia con la delibera della Regione richiedente, che trasmette la richiesta al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Successivamente, il governo informa il Parlamento e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni dell’iniziativa. Il presidente del Consiglio può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie specifiche.

Una volta definito uno schema d’intesa preliminare, esso viene trasmesso alla Conferenza unificata per il parere, che deve essere espresso entro 60 giorni. Dopo il parere della Conferenza, lo schema è inviato alle Camere per gli atti di indirizzo. Valutati questi pareri, il presidente del Consiglio predispone lo schema d’intesa definitivo, che viene poi approvato dalla Regione interessata e, infine, sottoscritto dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale.

Decreti Legislativi e Monitoraggio

Il testo del disegno di legge delega l’esecutivo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei LEP. Tali decreti stabiliranno anche le procedure per il monitoraggio dell’effettiva garanzia dell’erogazione dei LEP in condizioni di efficienza nell’uso delle risorse. I LEP saranno periodicamente aggiornati per tenere conto dei cambiamenti socioeconomici e dell’evoluzione tecnologica.

Trasferimento delle Funzioni e Risorse Finanziarie

L’articolo 4 del disegno di legge disciplina il trasferimento delle funzioni relative ai LEP, che avverrà solo dopo la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. Qualora la determinazione dei LEP comporti maggiori oneri per la finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni sarà subordinato allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Le intese avranno una durata non superiore ai dieci anni e potranno essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata.

Verifica Annuale degli Oneri Finanziari

Una commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali garantirà una verifica annuale degli oneri finanziari per assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite e, se necessario, prevederà una nuova allocazione delle risorse.