Sono annullate le ordinanze con le quali il 3 agosto scorso il sindaco di Anzio ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento e svago con vincita in denaro. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Bingoland, società che gestisce una sala Bingo ad Anzio. Con le ordinanze in questione il Sindaco di Anzio stabilì dapprima l’apertura delle sale Bingo dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 24, e successivamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24.
Il Tar ha ritenuto condivisibile la censura “volta a denunciare l’intervenuta violazione della Conferenza Unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017, la quale ha sancito l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia di raccolta del gioco pubblico”; anche perché l’Amministrazione comunale si è “discostata dalle indicazioni formulate dalla Conferenza Unificata, come trasfuse nella relativa Intesa” la quale, adottata ai sensi della Legge di stabilità del 2016, definisce le caratteristiche dei punti vendita e i criteri per la loro distribuzione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età.
Per il Tar “trattasi di previsioni disattese dalle gravate ordinanze, posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’Intesa, in 13 ore (in seguito alla rettifica della precedente ordinanza che stabiliva un blocco di 16 ore) e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. In più, “pur non rivestendo l’Intesa valore cogente”, per i giudici ci sono “profili di intrinseca contraddittorietà delle contestate ordinanze le quali, pur richiamando l’Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata, se ne discostano sia quanto a durata massima giornaliera del periodo di non funzionamento degli apparecchi da gioco, sia quanto alla completa omissione della previa intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”
(ANSA)